C4U
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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Art. 7 – Competenza del giudice di pace
(Omissis)

4. (Il giudice di pace) È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

(Omissis)

Art. 9 – Competenza del tribunale
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso , per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Art. 21 – Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda . Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale é compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, é competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Art. 700 – Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.